Articolo 1

Nelle competizioni elettorali comunali, qualora un partito politico presenti le liste con le firme non autenticate da un notaio, ma da un carrozziere, un un barman o una spogliarellista, l’irregolarità si intende sanata attraverso il pagamento di un tributo qualsiasi purché immediatamente condonabile nei soli casi in cui il partito disponga almeno di tre reti televisive nazionali pronte a prenderne le difese. La sanatoria implica altresì, ipso facto, la denuncia di un esponente radicale per tortura.
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